venerdì 15 aprile 2011

Auto per disabili: obblighi del venditore

Auto usate per disabili
Cresce l’interesse per le auto usate per disabili. Un recente sondaggio che ha riguardato il mercato delle auto per disabili hanno rilevato un notevole incremento delle vendite dell’usato delle auto che vengono adibite per il trasporto dei disabili, sicuramente più economiche, visto la rilevante differenza di prezzo che c'è tra un auto nuova per disabili e un auto usata per disabili.


L’inaspettato numero di richieste di auto usate per disabili ha trovato però impreparato il nuovo mercato che può offrire soltanto un esiguo numero di autovetture predisposte per le categorie dei diversamente abili.


Capita infatti spesso che molti ordinativi di auto usate per disabili non vengano evasi dalle pochissime officine meccaniche sparse sull’intero territorio italiano ed in particolare modo in Toscana e in Piemonte.


Essendo il mercato delle autovetture per disabili usate un mercato emergente, è facile scontrarsi in alcune nuove officine che si cimentano in questo particolare settore commerciale che non sono adeguatamente pronti a fornire preziosi consigli al cliente che gli consentirebbe di risparmiare non pochi quattrini, come ad esempio le agevolazioni dell’iva ad aliquota del 4%.


Ma vediamo ora quale sono le indicazioni che deve adottare l’azienda che vende auto usate per disabili e deve provvedere all’applicazione dell’iva agevolata al 4%.


L’impresa che commercializza autoveicoli per disabili usati con applicazione dell’iva agevolata deve:


emettere fattura fiscale di vendita (anche nel caso in cui la fattura non viene esplicitamente richiesta dal cliente) con l’annotazione che indica che si tratta di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ossia della L. 342/2000 oppure della L. 388/2000.


Nel caso di importazione di auto per disabili i riferimenti normativi della L. 97/86 vanno trascritti sulla bolletta doganale;


comunicare l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate la data in cui è avvenuta l’operazione, la targa dell’autoveicolo, gli estremi identificativi dell’acquirente e la sua residenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data della cessione dell’auto per disabili oppure dell’avvenuta importazione. Questa deve essere eseguita nei confronti dell’ufficio competente per territorio in relazione della residenza del compratore.









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